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REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

(Approvato con deliberazione CORECOM n. 34 del 9 settembre 2011 e successive modificazioni.)

 

Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103 (“Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”), dell’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”) e dell’art. 9, comma 2, lett. h) della legge regionale del 28 ottobre 2003, n. 20 (“Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”), l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito denominata, per brevità, Concessionaria).

Art. 2 - (Richieste di accesso)

1. I soggetti, indicati nell’articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Lombardia dalla sede regionale della Concessionaria, devono presentare richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).
2. La richiesta, compilata in modo distinto per l’accesso alla radio e per l’accesso alla televisione e redatta in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere:
a) copia dello Statuto o dell’atto costitutivo dell’Ente, Istituto o Associazione;
b) l’indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 103/1975 e la sottoscrizione, autocertificata dalla fotocopia di un documento valido, del suo legale rappresentante; c) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione, nonché l’accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione autocertificata della fotocopia di un documento valido. Detto responsabile può coincidere con il soggetto di cui alla lettera b);
d) la documentazione utile ad illustrare l’attività svolta, nonché altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza organizzativa dell’Ente, Istituto o Associazione;
e) l’indicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza dell’interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
f) il contenuto, in sintesi, del programma dell’accesso proposto, la sua durata e le modalità di realizzazione;
g) l’impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare, pena l’esclusione, durante la trasmissione del programma ogni forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell’art. 6 della legge n.
103/1975.
h) il consenso del firmatario del trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli atri aderenti all’organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta;
3. Per ogni piano trimestrale, di cui all’art. 4, può essere presentata una sola domanda.

Art. 3 - (Esame delle richieste d’accesso)

1. La richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo posta certificata (con firma digitale), fax (0267482724), raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentata a mano al protocollo consiliare (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30) entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda.
2. Le richieste di accesso pervenute entro i termini al CORECOM sono inserite con numerazione progressiva in una pagina dedicata all’accesso, presente nel sito istituzionale del CORECOM, previo riscontro della regolarità delle richieste stesse. Le richieste pervenute fuori termine sono prese in esame per il Piano trimestrale delle trasmissioni del trimestre successivo.
3. Il Presidente del CORECOM o suo delegato, di concerto con gli uffici, procede all’istruttoria delle singole richieste pervenute, riferendo al CORECOM con relazione motivata. Il CORECOM, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, procede all’esame delle richieste di accesso che sono distribuite ai componenti del CORECOM, unitamente alla convocazione della riunione.
4. Per ogni richiesta d’accesso viene messo ai voti il testo della decisione, che deve essere motivata.
5. La decisione del CORECOM sulla richiesta di accesso è comunicata all’interessato a mezzo fax o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 - (Piano trimestrale delle trasmissioni)

1. Il CORECOM delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi e secondo i criteri di cui al successivo comma 4, il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della Concessionaria.
2. Il piano trimestrale dell’accesso è pubblicato sul sito Internet del CORECOM della Lombardia (www.corecomlombardia.it).
3. Ciascuna trasmissione consiste in un programma, realizzato in lingua italiana, della durata comunque non inferiore a tre minuti, riferito ad una sola richiesta.
4. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, il CORECOM compila una graduatoria delle domande ritenute ammissibili, da parte dei soggetti di cui all’art. 6 della legge n. 103/1975, secondo i seguenti criteri:
A) appartenenza del richiedente ad uno dei seguenti gruppi, nel seguente ordine di priorità:
a) gruppi di rilevante interesse sociale, operanti nel non profit e, in particolare, nei settori: ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, culturale, educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico, iscritti nei rispettivi registri/ elenchi istituiti da leggi nazionali o regionali;
b) istituzioni o enti pubblici;
c) autonomie locali e loro organizzazioni associative;
d) confessioni religiose – loro articolazioni regionali;
e) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
f) associazioni d’arma;
g) gruppi etnici;
h) associazioni professionali, del commercio, dell’artigianato, dell’industria a livello territoriale;
i) sindacati nazionali e di categoria - loro articolazioni regionali;
l) movimenti politici;
m) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali della regione;
B) rilevanza sociale e culturale della tematica proposta;
C) precedenza alle organizzazioni che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell’accesso o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota.
D) precedenza alle istanze di speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa, garantendo a queste ultime la prevalenza rispetto a quelle di soggetti richiedenti le cui attività presentino comunque aspetti di ordine commerciale ed economico, fermo restando il divieto, ai sensi dell’art. 6, comma sesto della legge 14 aprile 1975, n. 103, di utilizzare i programmi dell’accesso a fini di pubblicità commerciale.
5. In caso di parità di posizione nella graduatoria si procede per sorteggio. Il CORECOM si riserva la facoltà di verificare l’appartenenza dichiarata dal soggetto ad uno dei raggruppamenti previsti dai precedenti punti.
6. In allegato ai piani trimestrali sono indicate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
7. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il piano trimestrale successivo.
8. Nel caso in cui le domande non siano approvate all’unanimità, la delibera riporta, per ciascuna domanda di accesso, i relativi voti.
9. La deliberazione del CORECOM di approvazione dei piani trimestrali è trasmessa, per l’esecuzione, alla Concessionaria, sede regionale della Lombardia, e alla Sottocommissione permanente per l’accesso presso la Commissione parlamentare di vigilanza.

Art. 5 - (Ricorsi)

1. Avverso le deliberazioni del CORECOM sulle domande di accesso radiofonico e televisivo è ammesso ricorso in opposizione al Presidente del CORECOM stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del CORECOM, indicando i motivi specifici su cui si fonda.
3. L’esame del ricorso, previa istruttoria curata dal Presidente del CORECOM, di concerto con gli uffici, deve svolgersi entro venti giorni dalla sua ricezione.
4. Il Presidente relazione all’Ufficio di Presidenza del CORECOM che decide in ordine alle risultanze dell’istruttoria.
5. Il ricorso non sospende l’esecuzione del piano trimestrale.
6. La decisione dell’Ufficio di Presidenza del CORECOM sul ricorso è comunicata al soggetto interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6 - (Registrazione dei programmi)

1. La registrazione dei programmi ammessi all’accesso può essere realizzata integralmente o parzialmente con mezzi propri esterni alla Concessionaria o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, della Concessionaria.
2. Il soggetto che ha registrato il programma in proprio consegna la registrazione alla Concessionaria entro e non oltre sette giorni prima della data della trasmissione, anche per consentire al CORECOM la vigilanza prevista dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro il termine indicato, la Concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata
comunicazione al CORECOM.
3. Se la registrazione deve realizzarsi con la collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria quest’ultima concorda le modalità operative con i soggetti ammessi all’accesso per il relativo trimestre. La Concessionaria può affidare la conduzione della trasmissione a figure professionali del Servizio radiotelevisivo pubblico (giornalisti o conduttori). È, comunque, garantita la facoltà dei soggetti ammessi di stabilire in modo autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo, in ogni caso, qualsiasi coinvolgimento della Concessionaria sul contenuto dei programmi stessi e sulle correlative responsabilità.
4. Se le trasmissioni riguardano le stesse tematiche e si svolgono sotto forma di intervista, il CORECOM si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporne l’accorpamento e lo svolgimento, sempre attraverso intervista, in un’unica trasmissione, nella quale a ciascun soggetto sia assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.

Art. 7 - (Esecuzione del Piano trimestrale)

1. Il CORECOM vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all’accesso, nonché delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 6, della legge n. 103/1975 anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 8.
2. Il CORECOM pone in essere tutte le azioni atte a garantire l’esecuzione del piano trimestrale approvato.
3. Per assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il CORECOM, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la Concessionaria, l’attuazione del piano attraverso la realizzazione di puntate speciali dei programmi, organizzate in modo anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
4. I soggetti ammessi all’accesso radiofonico o televisivo nei piani trimestrali possono presentare al CORECOM esposti o osservazioni sull’attuazione del piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell’esercizio dell’accesso.
5. Il CORECOM provvede tempestivamente ad eventuali rettifiche, fissando appositi spazi nelle trasmissioni d’accesso.
6. Durante il periodo elettorale le trasmissioni dell’accesso sono sospese e riprenderanno, sulla base delle graduatorie già predisposte, successivamente alla chiusura delle operazioni di voto.

Art. 8 - (Sanzioni)

1. Il CORECOM, se ravvisa nel programma una violazione degli impegni sottoscritti, nella domanda, dal soggetto richiedente o dal responsabile, può sospendere la messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d’accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, nonché proporre alla Commissione parlamentare di vigilanza l’inibizione dei rappresentanti dell’organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 9 - (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Il CORECOM ne assicura una adeguata diffusione attraverso gli strumenti informativi che ritiene più idonei.

 


 

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