Messaggi autogestiti gratuiti (M.A.G.)
Nell’ambito della vigilanza sul rispetto della parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali durante le campagne elettorali o referendarie (cd. par condicio), il Corecom si occupa anche della gestione della procedura amministrativa relativa agli spazi che le emittenti radiotelevisive locali possono riservare ai soggetti politici per la messa in onda di messaggi autogestiti gratuiti (MAG).
La disciplina dei messaggi è contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 nel D.M. Comunicazioni 8.4.2004 “Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313”. In particolare, l’art. 4 della legge 28/2000 prevede che lo Stato eroghi un rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si siano rese disponibili a trasmettere MAG durante le campagne elettorali o referendarie. La procedura in capo al Corecom si conclude con l’approvazione di una delibera recante la proposta di ripartizione dei rimborsi dei messaggi trasmessi, rendicontati dalle società esercenti le emittenti che si sono rese disponibili ad ospitare i MAG.
L’erogazione del rimborso spetta alla Giunta regionale.
Come ottenere il rimborso
Il rimborso viene erogato, a domanda, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla Società esercente l’emittente locale e dal soggetto politico.
Al fine della richiesta del rimborso la Società deve produrre la seguente documentazione:
- modulo sottoscritto dal legale rappresentante della Società esercente l’emittente che riporti la ragione sociale dell’impresa, l’indicazione dell’emittente e i dati necessari per l’effettuazione del bonifico;
- riepilogo generale con l’elenco dei soggetti politici che hanno usufruito degli spazi e numero dei messaggi trasmessi per ciascun soggetto;
- attestazioni congiunte sottoscritte dal legale rappresentante della Società esercente l’emittente e dal rappresentante elettorale del soggetto politico che ha fruito degli spazi; l’attestazione deve contenere il numero dei messaggi trasmessi.
Più puntuali informazioni sulla presentazione delle domande e sui termini del procedimento vengono fornite dall’AGCOM e dal Corecom in occasione delle singole tornate elettorali e referendarie.
Contenuti verificati il 25 settembre 2024
In allegato Delibere relative ai rimborsi assegnati alle emittenti radiotelevisive locali