Iscrizione
L'iscrizione al ROC, che costituisce tra l’altro un requisito necessario per l'accesso ai benefici erogati a favore delle attività editoriali previsti dalle leggi nazionali, è obbligatoria per i seguenti soggetti aventi la propria sede legale in Lombardia:
- gli operatori di rete;
- i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le agenzie di stampa a carattere nazionale;
- gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
- le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;
- gli operatori economici esercenti l'attività di call center;
- i soggetti terzi affidatari di servizi di call center;
- i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione;
- i fornitori di servizi di intermediazione online;
- i fornitori di motori di ricerca online;
- fornitori di servizi postali compresi i fornitori di servizi di consegna pacchi.
Procedimento
- La domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell'attività rilevante ai fini del Registro. Nel caso in cui l'inizio delle attività sia subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l'iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo;
- L’iscrizione si effettua accedendo, mediante la Carta Nazionale dei Servizi o la Smart Card rilasciata dalla Camera di Commercio, al portale www.impresainungiorno.gov.it (vedi ROC - sistema informativo);
- Le attività istruttorie relative al procedimento di iscrizione si concludono entro 30 giorni dalla data in cui la domanda perviene in forma telematica al Registro con l’emanazione di un provvedimento di iscrizione che viene inviato al recapito dell’operatore interessato; nel provvedimento sono indicati il N° Roc assegnato e la data da cui l’iscrizione produce i suoi effetti, che coincide con la data di ricezione della domanda di iscrizione;
- Nel caso in cui la domanda di iscrizione non sia completa, ovvero sia mancante di informazioni necessarie al compimento del suo iter amministrativo, è assegnato un ulteriore termine di 30 giorni, entro il quale l’operatore dovrà provvedere a integrare le informazioni mancanti.
Chi non deve iscriversi al Roc
I seguenti soggetti non sono obbligati ad iscriversi al ROC:
- soggetti che svolgono attività di Centro Elaborazione Dati (CED) ovvero i centri di scommesse sportive;
- soggetti esercenti l'attività commerciale - per esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. - che mettono a disposizione della propria clientela computer con connessione ad Internet pur non avendo come oggetto sociale principale l'attività di "servizi di comunicazione elettronica";
- editori di libri;
- produttori discografici;
- blogger;
- concessionari di pubblicità murale
- coloro che eserciscono i servizi di cui all’articolo 2 commi 4 e 5 dell’Allegato A Delibera AGCOM n. 295/23/CONS
Contenuti verificati il giorno 11 settembre 2024