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Normativa

La legge n. 249 del 1997 e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208  (testo unico della radiotelevisione) individuano nella tutela del pluralismo uno dei compiti principali dell'Autorità nel settore radiotelevisivo.
I riferimenti normativi per l'attività di vigilanza sono, oltre le leggi citate, la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, e il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione per l'emittenza radiotelevisiva locale.
La legge n. 28/2000 disciplina i programmi di informazione e la comunicazione politica, distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale e quello elettorale.
Chiamate a dettare le disposizioni attuative della normativa primaria sono, per la RAI, la Commissione parlamentare di vigilanza e, per le televisioni e le radio private, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si avvale a livello locale dei Comitati regionali per le Comunicazioni.
In periodo non elettorale, la Commissione e l'Autorità, previa consultazione, emanano due distinti regolamenti (per l'Autorità è la delibera n. 200/00/CSP, integrata dalla delibera n. 22/06/CSP).
In occasione di ogni singola consultazione elettorale, i due organismi provvedono ad emanare specifici regolamenti sulla cui osservanza vigila l'Autorità. L'Autorità assolve tale compito attraverso l'attività di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva nazionale. A livello locale, l'attività di vigilanza è rimessa ai competenti comitati regionali per le comunicazioni.

 

Contenuti verificati il giorno 16 maggio 2024