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Comitato

ll Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia (CO.RE.COM) è un organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, ed è anche un organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [AGCOM], per la quale esercita a livello locale alcune deleghe su importanti materie. Tra queste vanno ricordate per rilevanza quelle concernenti le controversie tra gli utenti e le compagnie telefoniche (conciliazione) nonché la tutela dei minori in campo televisivo.

Il CORECOM è titolare di  Funzioni proprie e Funzioni delegate. Queste ultime sono delegate al Corecom dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero per le comunicazioni, da altri Ministeri e dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi.
 
Il Comitato svolge la sua attività in rapporto con il pubblico, gli editori, i gestori di tutti i mezzi di comunicazione e le Istituzioni.

 

Contenuti verificati il giorno 8 maggio 2024

Il Comitato esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale (art. 9, l.r. 20/2003).

In tale ambito il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive), nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
  2. esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di mittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
  3. esprime parere sui piani dei programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
  4. predispone analisi e ricerche a supporto dell’elaborazione delle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
  5. formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
  6. formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione;
  7. cura ricerche e rilevazioni sull’assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;
  8. regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
  9. può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura;
  10. formula proposte in materia di tutela dei minori nel settore radio-televisivo e nuovi media.

Tra le funzioni proprie derivanti da leggi statali vi sono quelle svolte per garantire la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (legge 22 febbraio 2000, n.28), per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva locale e la vigilanza sul rispetto del divieto di comunicazione istituzionale da parte delle pubbliche amministrazioni lombarde.

Il CORECOM, inoltre, contribuisce alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.

A tal fine è istituito presso il CORECOM un Osservatorio con finalità di ricerca nonché di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.

Il Corecom svolge funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attraverso la sottoscrizione di una Convenzione che il Corecom della Lombardia, unitamente al Presidente dell’Autorità, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Regione Lombardia, ha stipulato il 20 febbraio 2023. Le deleghe al momento conferite sono: 

  1. tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all’utilizzo dei media decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell’ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall’Autorità, anche in raccordo con altre istituzioni nazionali, tenendo conto delle attività di media education promosse dagli stessi CO.RE.COM nell’ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali; 
  2. esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 35 del TUSMA; 
  3. vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale; 
  4. svolgimento del tentativo di conciliazione, limitatamente alle controversie tra enti gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi”, di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i.; 
  5. definizione delle controversie indicate all'articolo 14 del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi”, di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i., a esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui all'art. 25, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche e di quelle di cui all’art. 22, comma 1, del Regolamento di procedura. Ai fini del conferimento di tale delega, ciascun CO.RE.COM., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento; 
  6. vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità; 
  7. gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall’Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.