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LA PAR CONDICIO IN CASO DI BALLOTTAGGIO NELLE ELEZIONI COMUNALI

Le disposizioni in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione (Legge n. 28/2000) continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, fissato nei giorni di domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in caso di turno elettorale di ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito nelle emittenti radiotelevisive devono essere ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio.

Permane il divieto per le amministrazioni pubbliche coinvolte nel ballottaggio di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate   in   forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

È fatto divieto di rendere pubblici o comunque di diffondere sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.