Con la pubblicazione dei manifesti con i quali i Sindaci rendono nota la convocazione dei comizi, giovedì 19 agosto prende ufficialmente avvio la campagna elettorale per le consultazioni elettorali che si svolgeranno nei comuni interessati nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
Si ricorda che, entro il 24 agosto 2021, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito devono:
a) rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EC reso disponibile sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviare, a mezzo posta elettronica certificata, al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia il documento di cui alla lettera a), all’indirizzo corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it .
Programmi di comunicazione politica
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere programmi di comunicazione politica devono comunicare i calendari delle predette trasmissioni almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l’Autorità.
Per “programma di comunicazione politica” si intende, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice di autoregolamentazione (D.M. 8.4.2004), ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.
Conservazione delle registrazioni
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e da Agcom.
Divieto di comunicazione istituzionale
Fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.