Web Content Viewer (JSR 286) 15min

Azioni
Caricamento...

ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 6 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2023 è stato pubblicato il d.P.R. 10 luglio 2023 di indizione dei comizi per l’elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della Regione Lombardia per i giorni di domenica 22 ottobre e di lunedì 23 ottobre 2023. Il collegio ricomprende tutti i comuni della provincia di Monza e della Brianza.

Per quanto riguarda l’attuazione della disciplina in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica (legge 22 febbraio 2000, n. 28), trattandosi di svolgimento delle operazioni di voto che si rendono necessarie in conseguenza della vacanza di un seggio attribuito con il sistema maggioritario nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, occorre fare riferimento alla delibera n. 299/22/CONS, approvata in tale occasione dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nei programmi di informazione, le emittenti televisive e radiofoniche locali che trasmettono nei territori interessati dalla consultazione elettorale devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorali deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

In qualunque trasmissione radiotelevisiva, al di fuori di quelle di comunicazione politica, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

Nei quindici giorni precedenti la data del voto è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possano comunque influenzare l’elettorato.

Fino alla chiusura delle operazioni di voto, le amministrazioni pubbliche dei territori interessati dal voto non possono effettuare attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quella svolta in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9 legge n. 28 del 2000). Resta fermo per le altre pubbliche amministrazioni il rispetto del principio generale di imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica.

Il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia assolve i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e della delibera Agcom n. 299/22/CONS da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.