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Gazzetta Ufficiale

IL DECRETO AGOSTO SULLA GAZZETTA UFFICIALE: LE NOVITÀ A FAVORE DELL'EDITORIA

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 203/2020), è entrato in vigore  il Decreto Agosto (DL 104/2020), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Varie le novità che interessano l’editoria.

Le misure più significative a favore del settore sono disposte dall’art. 96 del Decreto, che  prevede un ulteriore incremento dello stanziamento per il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari e un innalzamento dall’8 al 10% del credito di imposta per l’acquisto della carta per la stampa delle pubblicazioni.

Ma ecco più in dettaglio le nuove misure introdotte dal Decreto.

L’art. 96, primo comma, incrementa da 60 milioni a 85 milioni le risorse stanziate, in termini di tetto di spesa complessivo, per il finanziamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche nel 2020.  In coerenza con l’incremento delle risorse, vengono rimodulati i limiti di spesa rispettivamente previsti per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici (elevato da 40 a 50 milioni) e per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato (da 20 a 35 milioni). Conseguentemente, si eleva l’incremento della dotazione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione da 32,5 mln di euro a 57,5 milioni per l’anno 2020.

L’art. 96, comma 2, aumenta, dall’8 al 10 per cento, il credito di imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alla spesa sostenuta nel 2019. Si innalza quindi da 24 a 30 milioni il relativo tetto di spesa previsto.

Il DL 104/2020 interviene inoltre sulla disciplina dei contributi diretti all’editoria previsti dal decreto legislativo n. 70/2017.

Nello specifico, il comma 3 dell’art. 96,  per il solo anno di contribuzione 2020, stabilisce che le percentuali minime di copie vendute sono determinate, rispettivamente, nel 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali (invece del 30 per cento), e nel 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali (invece del 20 per cento).

Il comma 4, limitatamente al contributo dovuto per l’annualità 2019, prevede che i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall’incasso del saldo del contributo. L’avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel termine di dieci giorni dall’effettuazione dell’ultimo pagamento. Nell’ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l’ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l’impresa decade dal diritto al pagamento dell’acconto, fermo restando l’obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

Il comma 5 del medesimo art. 96 prevede che,  limitatamente all’anno di contribuzione 2020,  qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo dell’importo del contributo di cui all’articolo 8 del D. Lgs. n. 70 del 2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l’annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta comunque applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del  decreto legislativo n. 70 del 2017.

Infine, il comma 6 dell’art. 96, precisa che il requisito di anzianità biennale di costituzione dell’impresa e di edizione della testata, nonché il vincolo della proprietà della testata per la quale si richiede il contributo, non si applica alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare.